regolamenti edilizi - Free Interior Design - E' ora di rinnovare

regolamenti edilizi

4 Novembre, 201211 years ago

E' possibile trasformare un balcone in una veranda?

Trasformazione del balcone in veranda

Serre solari (o verande)?

 

La serra solare per risparmiare energia

Sembrerebbe già da un pò di anni che le verande , i giardini d’inverno o chiamati anche wintergarden, oltre a dare valore estetico all’immobile, sono una soluzione per risparmiare l’energia, se ben progettate. Eh si! Prima di realizzare la struttura,  il progetto della veranda, per essere termicamente idonea, deve essere basato su severi calcoli per le prestazioni energetiche di tutto l’immobile.

Quali proprietà deve avere la serra energetica?

Deve risultare priva di riscaldamento forzato, derivante da un impianto, perché essendo la struttura esposta al sole, deve trattenere il calore solare, il quale calore accumulato deve essere riutilizzato per riscaldare il resto della casa. A sua volta la struttura della serra non dovrà avere nessuna dispersione verso l’esterno, quindi la struttura dovrà essere perfettamente coibentata.

Bisogna anche considerare che la porzione di parete esterna del fabbricato, in comune con l’ambiente chiuso della serra, non sarà più sottoposta ai raggi solari, specie se esposta a sud-est, di conseguenza l’ambiente prima riscaldato al sole diventa passiva con la costruzione della serra, e usufruirà del calore emesso dalla veranda attigua.

Invece bisogna precisare che se il fabbricato è già stato progettato con classe energetica A, allora l’effetto risparmio energetico derivante dalla serra-veranda risulta essere inefficace e superfluo, mentre se la classe energetica è molto bassa (F – G) forse bisogna calcolare anche i costi-benefici, cioè la costruzione della sola veranda non basterà ad ottenere una variazione significativa della classe energetica.

Nella progettazione della veranda bisogna calcolare anche le distanze della nuova costruzione da altri manufatti edilizi circostanti, già esistenti, perché si devono rispettare le distanze urbanistiche dettate dal comune dove sorge il fabbricato interessato. Sempre secondo regolamenti comunali bisogna rispettare altri parametri fondamentali:

  • l’immobile a cui allegare l’ambiente serra-veranda dovrà essere costruito prima dell’anno 2005
  • il giorno 23 dicembre deve essere esposto al sole almeno per 3 ore interrotte
  • la parete sottratta al sole o comunque non più esposta all’esterno dovrà avere una massa per accumulare la quantità di calore incamerata dalla veranda
  • la profondità della veranda ha il limite di 3,50 mt, mentre la superficie lorda non deve superare l’8 % di tutta la superficie interna dell’immobile posta al medesimo piani, e comunque la superficie interna lorda non deve essere inferiore ai 9 mq e non superiore ai 30 mq.
  • l’ambiente della veranda non deve essere riscaldata da impianti di riscaldamento
  • dal progetto si deve evincere che le pareti della serra-veranda rispetta i seguenti coefficienti di trasmissione del calore:  dove le parti strutturali dovranno avere un coefficiente Uf ≤ 2,0 W/m²K , e le parti vetrate invece un coefficiente  Ug ≤ 1,1 W/m²K.,  considerando che la superficie vetrata deve avere una porzione di tutta la superficie strutturale non inferiore al 70%.
Quindi per ottenere un buon risparmio e fare una buona spesa occorre un buon progetto.

 

 

Alcune sentenze riportano:

“Salve limitazioni di natura pubblicistica, la chiusura a vetri di balconi o terrazzi di pertinenza esclusiva deve, di norma, ritenersi consentita ai rispettivi proprietari, purchè non alteri il decoro architettonico dell’edificio condominiale e non rechi pregiudizio, sotto alcun profilo, agli altri condomini, ai quali deve essere comunque assicurato un pari uso del bene comune.
* Cass. civ., sez. II, 30 luglio 1981, n. 4861, Malentacchi c. Galletti.”

“I balconi di un edificio condominiale prospicienti sul cortile comune appartengono in via esclusiva, assieme alla colonna d’aria, soprastante a ciascuno di essi, ai proprietari dei singoli appartamenti ai quali accedono, in qualità di pertinenza. Ne consegue che ciascun condomino ha il diritto di trasformare in veranda il balcone di sua proprietà senza dover richiedere l’autorizzazione degli altri compartecipi imposta dal regolamento del condominio soltanto per le innovazioni delle parti comuni dell’edificio.
* Cass. civ., sez. II, 7 luglio 1976, n. 2543.”

“Ciascun condomino ha il diritto di trasformare in veranda il balcone di sua proprietà (senza dover richiedere l’autorizzazione degli altri condomini), purchè la trasformazione non arrechi danno alle parti comuni dell’edificio ed, in particolare, non alteri il decoro architettonico dell’edificio e non arrechi pregiudizio agli altri condomini, ai quali deve essere comunque assicurato un pari uso del bene comune.
* Trib. civ. Milano, 31 gennaio 1991.”

“Nel caso in cui una norma contenuta in un regolamento condominiale preveda che qualsiasi modificazione al fabbricato, anche quando non se ne guasti l’estetica e la simmetria esteriore, deve essere autorizzata dall’amministrazione del condominio, il condomino che intenda costruire una veranda in struttura metallica e vetro sul proprio terrazzo prospiciente la facciata verso strada dello stabile condominiale, deve informarne preventivamente l’amministratore.
* Corte app. civ. Milano, sez. I, 22 ottobre 1993, n. 2028, Cond. di via Redi n. 8 di Milano c. Vivaldi.”

“Per decoro architettonico del fabbricato, ai fini della tutela prevista dall’art. 1120 c.c., deve intendersi l’estetica del fabbricato data dall’insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità; pertanto, nessuna influenza, ai fini della tutela prevista dall’art. 1120 c.c., può essere attribuita al grado di visibilità delle innovazioni contestate, in relazione ai diversi punti di osservazione dell’edificio, ovvero alla presenza di altre pregresse modifiche non autorizzate (Cass. 851/2007). Sono vietate le innovazioni che alterano il decoro architettonico dell’edificio. Si ha alterazione quando la nuova opera crea una evidente turbativa all’insieme delle linee caratteristiche dell’edificio. Al fine di stabilire se le opere modificatrici della cosa comune abbiano pregiudicato il decoro architettonico di un fabbricato condominiale, devono essere tenute presenti le condizioni in cui quest’ultimo si trovava prima della esecuzione delle opere stesse, con la conseguenza che una modifica non può essere ritenuta pregiudizievole per il decoro architettonico se apportata ad un edificio la cui estetica era stata già menomata a seguito di precedenti lavori ovvero che sia di mediocre livello architettonico (Cass. n. 3549/1989 begin_of_the_skype_highlighting 3549/1989 end_of_the_skype_highlighting). La valutazione delle innovazioni, al fine della salvaguardia del decoro architettonico, e’ meno rigorosa per un edificio di architettura moderna, rispetto a quella necessaria per un immobile antico o d’epoca (Trib. Milano 08.05.1989). “

Si ricorda che la normativa e le sentenze e i regolamenti edilizi vigenti che per l’installazione di pannelli di vetro su balconi è necessaria una concessione edilizia in quanto c’è un aumento della cubatura e  una modifica della facciata e della sagoma dell’edificio

 Una sentenza del TAR Campania, sent. n. 2708 del 12 giugno 2001 continua a riformulare la stessa sentenza per le verande, come strutture abusive.

Altre volte si verifica il caso in cui la veranda installata rientra in una struttura già inglobata nell’edificio perché funziona da riparo agli agenti atmosferici e per proteggere ed impedire l’appartamento da furti e ingressi di mal intenzionati. Allora il comune permette tramite una DIA la realizzazione di una struttura veranda come solo accessorio e non aumento di volumetria. Questo stato di fatto si evince dalla lettura del testo seguente:

“elementi compatibili con le esigenze dell’ordinario uso dell’edificio o della parte di esso cui accedono nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dello stesso edificio e della destinazione edilizio-urbanistica delle varie parti di cui esso si compone” (TAR Lazio, Sez. II ter, sent. n. 1550 del 28 febbraio 2002) .